Roma, 6 dicembre 2005
verbale integrativo e di
errata
Corrige del ccnl 22/05/2003
Il giorno
6 dicembre 2005, si sono incontrate a Roma le delegazioni di Federambiente e
delle OO.SS., FP-CGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, stipulanti il CCNL
22.05.2003.
Nel corso
dell’incontro, che è servito, tra l’altro, ad una verifica dello stato di
applicazione del contratto, le parti hanno convenuto di apportare ad alcuni
articoli contrattuali sia le correzione degli errori incorsi, sia le
integrazioni e/o le modificazioni ritenute opportune.
Di
seguito, sono indicate le variazioni apportate unitamente alla stesura
corretta degli articoli contrattuali interessati dalle variazioni stesse.
·
All’art. 2,
par. B, punto 2 “Contrattazione aziendale a contenuto economico”, (pag. 17)
il quarto alinea, per un refuso tipografico, è stato diviso in due parti.
La versione corretta del testo è la seguente:
“il superamento del monte annuo individuale
(prolungamento orario e/o straordinario ) eccedente quello ordinario”.
·
All’ art. 21
“ Giorni festivi”, comma 1, lettera c), (pag. 75), nell’elenco delle
festività religiose, per una svista nella collazione, è stata inserita la
Pasqua. Tale festività è soppressa dall’elenco stesso e, pertanto, la
versione corretta del testo contrattuale è la seguente:
“Sono
considerati giorni festivi:
a)
le
domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo ;
b)
le
festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c)
le
seguenti festività religiose:
-
Capodanno (1° gennaio);
-
Epifania (6 gennaio);
-
Lunedì dell’Angelo (mobile);
-
Assunzione (15 agosto);
-
Ognissanti (1° novembre);
-
Immacolata Concezione (8 dicembre);
- S.
Natale (25 dicembre);
- S.
Stefano (26 dicembre);
- Festa
del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore
presta la sua opera”
·
All’art. 61
“Previdenza complementare”, comma. 4, (pag. 135), l’inciso “nei limiti di
deducibilità fiscale prevista dalle vigenti disposizioni di legge” è
soppresso, tenuto conto della facoltà che hanno gli iscritti al Fondo
pensione di versare una contribuzione più elevata di quella minima.
La
versione corretta del testo è la seguente:
“ Le
contribuzioni al Fondo sono dovute per 12 mesi”.
Per le motivazioni su esposte è, altresì, interamente soppresso il comma 9
del citato art. 61 (pag.
136).
·
All’art. 56
“Diritti sindacali”, punto 4, “Sedi sindacali”, comma 1, (pag. 125) è stato
modificato in 100, anziché 200, il numero dei dipendenti necessario affinché
le Rappresentanze Sindacali Aziendali abbiano a disposizione
permanentemente un locale idoneo all’interno dell’azienda per l’esercizio
delle loro funzioni.
La
versione corretta del testo è la seguente:
“Nelle
aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente a
disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per l’esercizio delle
loro funzioni un idoneo locale comune all’interno dell’Azienda o nelle
immediate vicinanza di essa”.
·
Le parti,
inoltre, hanno convenuto di integrare il “Compenso individuale di
produttività”, di cui all’art. 2, lett. B, par. 1 (pag. 16), con i seguenti
capoversi:
“Ai
lavoratori di cui alle lettere a) e b) non rientrando gli stessi nel computo
del personale utile ai fini della corresponsione del “Compenso per la
qualità della prestazione”, è riconosciuto il presente trattamento economico
che sostituisce il suddetto compenso.
Per
effetto di quanto precisato dal presente comma, dall’1.1.2006 i lavoratori a
tempo indeterminato di cui al comma a) non rientrano tra quelli presi in
considerazione per il calcolo del “Compenso per la qualità della
prestazione”.
Il
trattamento economico di cui al presente comma compete ai lavoratori
individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) anche
nel caso in cui le erogazioni stabilite aziendalmente da accordi di 2°
livello non li ricomprendano tra i destinatari delle erogazioni medesime.
Le
erogazioni stabilite da accordi di 2° livello eventualmente previste a
favore dei lavoratori individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti
lettere a) e b), qualora le stesse siano di importo superiore, comprendono
fino a concorrenza il trattamento economico di cui al presente çomma. Dette
erogazioni sono per contro assorbite dal trattamento economico di cui al
presente comma qualora le stesse siano di importo inferiore";
Infine, le
parti precisano, con riguardo ai dipendenti in forza presso ciascuna
azienda, utili ai fini del calcolo del monte ore annuo aziendale dei
permessi retribuiti sindacali (art. 55, par. II, lett. a), pag. 120 ), che
essi si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro
prestazione lavorativa e la forma del rapporto di lavoro in essere. I
dipendenti a tempo determinato debbono essere inclusi nel calcolo salvo che
sostituiscano i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Il
presente Verbale costituisce parte integrante del CCNL vigente e, pertanto,
le relative modifiche e/o integrazioni si intendono in vigore dalla data
riportata in calce agli articoli contrattuali cui tali modifiche ed
integrazioni si riferiscono.
NOTA A VERBALE
Le parti
stipulanti il CCNL, alla luce di quanto previsto nel presente verbale di
errata corrige riguardo all’art. 21 “ Giorni festivi”, e tenuto conto anche
dei quesiti interpretativi posti alla Commissione paritetica, convengono che
le somme eventualmente corrisposte dalle aziende in applicazione della
disposizione contrattuale relativa alla festività di Pasqua, erroneamente
formulata nel testo del CCNL, non sono soggette a restituzione.
Letto ,
approvato e sottoscritto
FEDERAMBIENTE
FP CGIL/FITCISL/
UILTRASPORTI /FIADEL
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