VERBALE DI INTESA
In
attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intenti 9 aprile 2002 e con
il Protocollo d’intesa 11 luglio 2002, ai fini della definizione
dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. igiene ambientale 2/8/1995, la
Federazione imprese di servizi (FISE) e le OO.SS. nazionali F.P.-Cgil, FIT-Cisl,
Uiltrasporti, Fiadel-Cisal, esprimono piena condivisione del documento
contrattuale allegato n. 2.
Il
predetto documento disciplina l’istituzione della Banca delle ore.
In
relazione all’acquisizione del presente documento ai fini del rinnovo del
c.c.n.l. in parola, le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di
cui al punto n. 3) del Protocollo d’intesa 11 luglio 2002.
Conseguentemente
il documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia
applicativa fino a quando non recepito dalle parti nel contesto dell’accordo
di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995.
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Documento contrattuale allegato 2
FISE
F.P.-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FIADEL-CISAL
In
occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà alla
RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nonché
ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca
predetta.
a)
il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui
all’art. ….;
b)
il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo
parziale.
4. L’accredito sul conto
individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese
immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa
prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5. La fruizione delle ore
accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:
a)
per 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda
con un preavviso di almeno 15 giorni;
b)
per 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con
un preavviso di almeno 15 giorni.
A
livello aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto
delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono essere
assegnate anche per periodi più brevi rispetto all’intera durata della
prestazione ordinaria giornaliera.
8. Le richieste di ore di
cui al presente articolo sono accolte nel limite del 15% dei lavoratori che
avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore
interessati.
Qualora
le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Nel
caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione
inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni
giornata.
A
livello aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle
Organizzazioni sindacali stipulanti possono stabilire una percentuale superiore
a quella di cui al primo capoverso del presente comma, in relazione alle
specifiche dimensioni organizzative del servizio.
10. Le ore accreditate ai
sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
Trascorso
tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate
sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.
Qualora,
anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di
tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, devono essere
assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo
anno.
In
entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma
hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.
11.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non
ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo
trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso di scadenza del
contratto di appalto.
12.
Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla
RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti una
informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in
particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.
In
relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti
si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del c.c.n.l. per una
verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti
determinazioni in occasione del rinnovo.
Roma, 10 ottobre 2002