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Rinnovo CCNL FISE Igiene ambientale 2/8/1995
1° ottobre 2002
IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E GLI
ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 1 - L'informazione e l'esame congiunto a livello nazionale,
regionale o territoriale, aziendale
Premessa
Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua i contenuti del
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e sul sostegno del
sistema produttivo" del 23.7.1993, confermato dal Patto per lo
sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998, nonché dell'Accordo
interconfederale sulle rappresentanze sindacali unitarie.
Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a
tutti i lavoratori addetti al settore dell'igiene ambientale, è
finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il
rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità
offerte dal mercato; il mantenimento dell'integrità del ciclo dei
rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i
lavoratori impiegati in tale ciclo.
All'autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione
primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini
dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con
strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare
pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei
costi, favorire la competitività delle imprese
Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le
distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti
periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un
adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo
come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati
livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla
situazione complessiva del settore, con l'obiettivo di indicare soluzioni
possibilmente condivise.
Livello nazionale
Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente,
incontri al fine di esaminare le problematiche connesse:
- ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle
modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi
pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e
comunitarie; - all'adozione ed allo stato di attuazione dei piani
regionali relativi alla tutela dell'ambiente e ai sistemi di smaltimento;
- alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare
riguardo a quella del costo del lavoro; - alla generale evoluzione dei
livelli occupazionali; - alla situazione degli appalti nel settore, con
particolare riferimento alla durata dei contratti, all'andamento delle
gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di
aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune
iniziative per l'armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale,
delle regolamentazioni in materia; - all'applicazione della L. n. 327/2000
in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai
fini delle gare di appalto.
Livello regionale o territoriale
A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti
stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per
l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli
ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:
- esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di
depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con
riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Ente locale per
la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi; -
esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative
alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione,
anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti
territoriali.
- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta
e/o al Contratto dei servizi adottati;
- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o
la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati
dalla Regione e dall'Ente locale;
- analizzare le problematiche relative alla applicazione della Legge
626 ( tutela della salute e sicurezza; formazione ) e i dati relativi alla
morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle A.S.L. in
materia di controllo e prevenzione malattie;
- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di
innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino
significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche
nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o
processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno
esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale
individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti
locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno
esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.
Livello aziendale
Informazione
Con periodicità annuale, le imprese promuovono l'informazione,
preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate,
della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture
territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Costituiscono oggetto di informazione:
- l'andamento economico e produttivo dell'impresa, con riferimento alle
prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed ai
risultati di gestione; - il volume degli investimenti effettuati e
programmi di investimento; - i programmi degli appalti e/o degli
affidamenti; - la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro,
anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche
retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati; -
la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9
della legge 10.4.1991 n. 125 in tema di pari opportunità occupazionali; -
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art.
9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94.
Esame congiunto
In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a
seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi
incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente
alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il
presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
- le linee generali di evoluzione della organizzazione aziendale, con
riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi,
rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche
attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato - le
quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza
degli organici;
- i programmi operativi definiti dall'azienda, derivanti dallo standard
dei servizi, anche ai fini dell'attuazione della Carta e/o del Contratto
dei Servizi;
- l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di
formazione ed addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con
riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale, con
particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di
apprendistato o di formazione e lavoro nonché all'introduzione di
innovazioni tecnologiche;
-i contratti di appalto in scadenza;
- le modalità di attuazione della flessibilità, di cui alla relativa
norma del c.c.n.l. "Orario normale in regime di flessibilità";
- le eventuali discipline di carattere applicativo del telelavoro, di
cui all'art. …;
- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni
tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti
nazionali stipulanti ai sensi dell'art. ….
Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
Le parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la
coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di
economicità ed efficienza dei servizi forniti, in attuazione del
Protocollo 23.7.1993, riconfermato dal Patto per lo sviluppo e
l'occupazione 22.12.1998, individuano due livelli di contrattazione:
- la contrattazione di primo livello: il contratto collettivo nazionale
di lavoro;
- la contrattazione di secondo livello a contenuto economico e a
contenuto normativo, attuativo del rinvio ad opera del CCNL.
Art. 3 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del
rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle imprese e dei
lavoratori.
Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata
è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale
La disdetta del CCNL in scadenza e la piattaforma contrattuale per il
rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire
l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi
dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se
successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmata, applicato alle retribuzioni parametrali e all'ex indennità
di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà
pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto
nazionale, I'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal quarto
comma del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della
parte che vi ha dato causa, I'anticipazione o lo slittamento di tre mesi
del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza
contrattuale.
Art. 4 - La contrattazione di secondo livello
Titolarità
Sono titolari della contrattazione di secondo livello, a contenuto
economico ai sensi del Protocollo 23/7/1993 nonché a contenuto normativo
attuativo del rinvio ad opera del c.c.n.l., da un lato le imprese e
dall'altro la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture
territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Finalità e requisiti
La contrattazione di secondo livello a contenuto economico persegue le
finalità e ha i contenuti di cui al presente articolo, e riguarda in via
esclusiva materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
retributivi propri del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale contrattazione è effettuata in conformità alle inderogabili
condizioni e modalità previste dal presente articolo.
Le parti convengono che la contrattazione di secondo livello a
contenuto economico debba perseguire, a fronte del miglioramento delle
correlate condizioni di produttività, di competitività, di efficienza,
di qualità e di redditività, anche il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le
imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere
impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché
ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli
obiettivi sopra fissati dalla contrattazione aziendale, avrà
caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione,
in funzione del suo collegamento ai parametri presi a riferimento ed in
diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in
relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed il
concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed
economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti
individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di
produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del
beneficio conseguito.
Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e
avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento
dell'insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la
corrispondente erogazione sono pertanto determinate a consuntivo annuale,
una volta che si siano verificati in concreto gli incrementi di cui al 4°
comma.
La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare
possano essere differenziati, anche all'interno della stessa unità
produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della
prestazione lavorativa effettivamente resa.
Il premio non è utile ai fini del computo di alcun istituto
contrattuale ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
L'accordo di secondo livello a contenuto economico ha durata
quadriennale e la relativa contrattazione avviene nel rispetto dei cicli
negoziali. In tale premessa, tale contrattazione non può essere attivata
nel periodo decorrente da tre mesi prima della scadenza del contratto
nazionale o del biennio economico sino a quattro mesi dopo la predetta
scadenza.
Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per la
definizione di accordi aziendali ai sensi del Protocollo 23.7.1993,
trovano applicazione le disposizioni dell'art. 46 del c.c.n.l. Fise
26.10.1991, il cui importo complessivo annuo viene aumentato da € 93 a
€ … ai fini della corresponsione nel primo trimestre dell'anno 2003 e
degli anni seguenti. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali
definiti ai sensi del citato Protocollo e stipulati a partire dal medesimo
anno 2003 sono comprensive, fino a concorrenza, del nuovo importo
determinato agli effetti dell'art. 46 predetto.
Restano ferme le condizioni di miglior favore definite a livello
aziendale a tutto il ….
Procedura di informazione, verifica e trattativa
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire
in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività
dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente,
in appositi incontri, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento
e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli
strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di
conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con
esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di
qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della trattativa
medesima.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche
in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento
degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
Art. … - La contrattazione aziendale a contenuto normativo,
attuativa delle clausole di rinvio del ccnl
Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza, la RSA,
congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.
stipulanti il presente c.c.n.l., la definizione, l'attuazione e/o
l'integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente
previste da specifiche clausole di rinvio del presente c.c.n.l. .
Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale
contrattazione sono esclusivamente i seguenti:
- nell'ambito del sistema degli orari definito dal c.c.n.l.: la
programmazione del periodo feriale in attuazione della relativa norma del
c.c.n.l.; l'adozione di orari flessibili, anche per particolari categorie
di personale, con soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa
norma del c.c.n.l.; la definizione di nastri giornalieri differenziati,
nell'ambito dei quali attuare l'articolazione delle prestazioni
lavorative; il superamento del monte ore annuo individuale per
l'effettuazione di prestazioni lavorative oltre la durata settimanale
dell'orario di lavoro; - la fornitura degli indumenti di lavoro; - le
possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse,
nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- …………;
- …………;
Entro sette giorni dalla richiesta di una delle parti di attivazione
del primo incontro, l'azienda avvia la contrattazione di cui al presente
articolo. Decorsi trenta giorni dal primo incontro - fatte salve le
eventuali proroghe temporali convenute tra le parti - senza che sia stata
raggiunta l'intesa, le parti sono libere di assumere le iniziative più
opportune nell'ambito delle proprio ruolo e delle proprie competenze.
ARTICOLATI NORMATIVI VARI
Art. … - Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai
servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento,
indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente dal quale
dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata,
trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo
pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo
smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi
categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la
potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con
recupero energetico; d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione
di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di
igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei
settori tecnici-amministrativi.
Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività
accessorie e complementari:
derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo
chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni;
deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione
strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione
pubblica; impianti sportivi; piscine. Secondo quanto stabilito della legge
n. 327/2000, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi
del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente
dal Ministro del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori
economici stabiliti dal presente CCNL.
Art. ……. - Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività
aziendali
In caso di esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali
di cui all'art. "Campo di applicazione" - mediante la
costituzione di apposite società oppure per effetto di specifici
affidamenti o contratti di committenza - l'impresa è tenuta a dare
preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA,
congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.
stipulanti il presente c.c.n.l.. Tale informazione deve riguardare: a) le
condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle
attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo); b)
eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
Entro sette giorni dal ricevimento della informazione scritta, la RSU
o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente
competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l.., possono
richiedere per iscritto uno specifico incontro. L'impresa è tenuta a
fissare l'incontro predetto entro sette giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorsi sessanta giorni dal primo incontro la presente
procedura si intende comunque esaurita.
Qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio ad
altra società controllata di personale in servizio, allo stesso viene
garantita, a parità di mansioni, l'applicazione del presente c.c.n.l..
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che in caso di attribuzione all'esterno di
attività con l'utilizzo di personale dipendente vengano inserite clausole
che garantiscano allo stesso personale il mantenimento del presente
c.c.n.l. Le parti si danno atto che per assicurare quanto sopra previsto
possono essere utilizzati istituti quali il comando e il distacco di
personale.
Art. … - Cessione, trasformazione, fusione, trasferimento e
cessazione dell'azienda
La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano
la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i
diritti nei confronti della nuova azienda.
Il trasferimento d'azienda è disciplinato dalle norme di legge
vigenti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento
o cessazione di attività dell'azienda al lavoratore spettano l'indennità
sostitutiva di preavviso e il trattamento di fine rapporto secondo le
vigenti norme contrattuali.
Art. … - Passaggio di gestione
Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione
di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte
dell'impresa cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali
territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la
procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale
dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6
mesi prima della scadenza dell'appalto.
A detto personale l'azienda subentrante riconoscerà il trattamento
economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi
compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo
periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle
precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base
all'art. 43 del CCNL 18.12.80. L'eventuale differenza retributiva per
effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a
livello superiore.
A detto personale è altresì riconosciuto il periodo di tempo maturato
nella posizione parametrale B ai fini del passaggio alla posizione
parametrale, A, nel medesimo livello, come previsto dal nuovo sistema di
inquadramento.
Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai
lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e
dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, esplicano i loro effetti
anche nei confronti della nuova azienda.
Le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro
validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti degli obblighi
della azienda subentrante. La relativa documentazione è consegnata
all'azienda stessa.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
Le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente
articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non
intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che
prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 - e la costituzione "ex
novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti
assumono l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti
del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore
dell'igiene ambientale, il riconoscimento delle direttive impartite:
a) con lettera circ. n. 77/2001 del 6 agosto 2001, prot.n. 1308/M35 -
agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in
ordine all'applicazione della legge n. 68/1999, nel senso di non
considerare, ai fini della predetta normativa, come aggiuntiva
l'occupazione derivante dal subentro negli appalti; b) con le note 14
marzo 1992 prot. n. 5/25316/70/APT e 28 maggio 2001 prot.n.
5/26514/70/APT, concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro per fine
appalto di servizio.
Art. … - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
L'impresa, anche aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o
ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui
livelli occupazionali, si incontrerà con la R.S.U. o, in mancanza, con le
RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS
stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire
l'occupazione dei lavoratori, anche assunti in base al 1° comma
dell'articolo precedente ("Passaggio di gestione").
Art. … - Decorrenza e durata del CCNL
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il
contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i
singoli istituti contrattuali, il presente contratto decorre dal ……. e
scadrà il …...
Per la parte economica il primo biennio scadrà il ……
Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono integralmente
sostituiti gli articoli …… del CCNL 2 agosto 1995 nonché le norme
dell'Accordo nazionale 20 dicembre 1999, con esclusione di quelle
concernenti il fondo di previdenza complementare Previambiente. Gli
accordi e le intese che prevedono l'assorbimento continuano ad esplicare
la loro efficacia.
Il presente contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui
al primo comma se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a
quando non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Copia del presente contratto è consegnata dalle aziende al personale
dipendente.
Art. … - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dei singoli
istituti e nel loro insieme, sono correlative e inscindibili e, pertanto i
soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da
considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati
all'insieme delle norme in esso contenute. |