Nella giornata del 15 luglio c.a. sono stati sottoscritti con FISE/ASSOAMBIENTE, i Verbali interpretativi ed integrativi dell'Accordo del rinnovo contrattuale del 30/04/2003, che risolvono quasi tutte le problematiche applicative del ccnl evidenziate nel corso della consultazione.
p. il Coord.o Naz.le Ig. Amb. FP/CGIL
p. la Segreterie Nazionale FP/CGIL
Tamburini/Cenciotti
Franca Peroni
VERBALE
D’INCONTRO
Addi, 15 luglio
2003
tra
FISE – Federazione Imprese di Servizi
è stato
sottoscritto il presente Verbale col quale le parti forniscono le seguenti
precisazioni, ad integrazione di quanto convenuto con l’Accordo nazionale
30.4.2003.
1.
Tenuto
conto di quanto stabilito ai punti 7) e 10) della Parte normativa dell’Accordo
nazionale 30.4.2003 e in sostituzione dei primi 5 commi dell’art. 28, lettera
C, del ccnl 2.8.1995, le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario si
considerano:
· in prolungamento orario, fino alla misura di 40 ore settimanali di lavoro;
·
in orario straordinario, oltre la misura di 40 ore settimanali di lavoro.
Per
quanto concerne le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario, esse sono
compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
· del 30% per prestazioni feriali;
· del 60% per prestazioni festive;
· del 45% per prestazioni notturne;
·
del 75% per prestazioni notturne – festive.
Per
quanto concerne le prestazioni di lavoro rese in orario straordinario, esse sono
compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
· del 31% per prestazioni feriali;
· del 65% per prestazioni festive;
· del 50% per prestazioni notturne;
·
del 75% per prestazioni notturne – festive.
Le prestazioni feriali in prolungamento orario o in orario straordinario sono maggiorate del 15% anziché rispettivamente del 30% e del 31% per le prime 26 ore del monte annuo di 175 ore.
I compensi di cui
all’art. 28 del ccnl 2.8.1995, come modificati dall’Accordo di rinnovo
30.4.2003 e dal presente Verbale, non sono cumulabili tra di loro.
2.
Con
riferimento ai punti 2) e 3) della Parte economica dell’Accordo nazionale
30.4.2003, i buoni pasto vengono
consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della
busta paga.
L’eventuale
fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il riconoscimento del costo
relativo da parte dell’azienda fa venir meno la corresponsione al singolo
dipendente del buono pasto per la medesima giornata.
3.
A partire
dall’1.5.2003, le misure percentuali dei sottoindicati compensi e
indennità di cui al ccnl 2.8.1995 sono le seguenti:
· Indennità maneggio denaro ex art. 21, lett. d: 5%;
· Indennità turni a ciclo continuo ex art. 21, lett. p: 3,65%;
·
Maggiorazioni per lavoro in regime di flessibilità oraria ex art. 24,
comma 3: 15% per le prime 80 ore/anno e 20% per le residue 20 ore/anno.
A
partire dall’1.5.2003 le predette misure percentuali si applicano sulla nuova
retribuzione base di cui al punto 4) dell’Accordo nazionale 30.4.2003.
Per
effetto degli aumenti della retribuzione base mensile di cui ai numeri 5) e 6)
dell’Accordo nazionale 30.4.2003, le percentuali di cui al precedente
capoverso producono conseguenti incrementi dei corrispondenti importi a partire
dall’1.5.2003.
4.
Ai fini
della maturazione del periodo di 6 anni di cui al punto 2) dell’Accordo
nazionale 30.4.2003 sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a
termini di legge e di contratto, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro
indennizzati dai competenti Istituti assicuratori, i periodi di cui all’art.
32, comma 2, del ccnl 2.8.1995.
Per
contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le
giornate di non prestazione non retribuite. Ai presenti fini, le frazioni di
mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerate come mese
intero, trascurandosi quelle inferiori.
5.
Ai
dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di
classificazione di cui all’art. 12 del ccnl 2.8.1995 e non destinati –
secondo le previsioni del citato articolo – a mansioni di 2° livello è
attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori
in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di € 1.008,83, fermo
restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese, non
assorbibile, quale differenza rispetto ai medesimi elementi retributivi del
precedente livello 1.
Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del ccnl 2.8.1995 e destinati – secondo le previsioni del citato articolo - a mansioni di 2° livello è attribuito, al compimento di 3 mesi di servizio decorrenti dalla data di assunzione e sempre che siano confermati in servizio per superamento del periodo di prova, il nuovo livello 2A al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di € 1.246,01. Fino al compimento dei predetti 3 mesi, a tali dipendenti è attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese che è assorbito integralmente all’atto dell’attribuzione del nuovo livello 2A per effetto di quanto previsto al periodo che precede.
Gli
assegni ad personam di cui al presente punto 5) fanno parte della retribuzione
individuale a tutti gli effetti.
6.
I due
giorni di permesso retribuito, che sono assorbiti dall’1.1.2004 per effetto di
quanto stabilito al punto 11) della Parte normativa dell’Accordo nazionale
30.4.2003, sono convenzionalmente individuati - ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30, comma 9, del ccnl 2.8.1995 - nelle ex festività del 19 marzo e
del Corpus Domini.
7.
Con
riferimento a quanto stabilito dal Verbale d’accordo 30.4.2003 in materia di
previdenza complementare, le aziende si impegnano a consegnare a tutti i
lavoratori la scheda informativa e la domanda di adesione al Fondo Previambiente.
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VERBALE D’INTESA
Addi, 15 luglio
2003
tra FISE –
Federazione Imprese di Servizi
è stato
sottoscritto il presente Verbale col quale le parti forniscono le seguenti
precisazioni, ad integrazione di quanto convenuto col Verbale d’intesa
30.4.2003.
Ai
dipendenti cui non compete il buono pasto di cui ai punti 2) e 3) dell’Accordo
nazionale 30.4.2003 – in quanto l’azienda fornisce loro, direttamente o
indirettamente, il pasto ovvero riconosce il relativo costo – oltre ai tre
compensi forfettari effettivi di cui al punto 4) del Verbale d’intesa
30.4.2003 spettano i seguenti compensi forfettari, in misura fissa per tutti i
livelli, secondo i criteri specificati al capoverso successivo:
a)
€ 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese
di agosto 2003;
b)
€ 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese
di dicembre 2003;
c)
€ 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese
di aprile 2004;
d)
€ 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese
di dicembre 2004.
I compensi di cui al precedente
capoverso - i cui importi non sono frazionabili, fatto salvo quanto disposto
nella successiva Norma transitoria - saranno corrisposti ai dipendenti assunti a
tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno
pari a 12 mesi che siano in forza al 30.4.2003 nonché:
·
al
31.8.2003, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera a);
·
al 31.12.2003,
per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera b);
·
al
30.4.2004, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera c);
·
al 31.12.2004,
per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera d).
Al
dipendente che, con riferimento alle distinte erogazioni previste dalle
precitate lettere a), b), c), d), non sia in servizio ad una delle date di ogni
singolo periodo di cui al precedente capoverso non spetta il riconoscimento
delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.
I compensi
forfettari di cui al primo capoverso non sono utili ai fini di alcun istituto
contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono
proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla
ridotta prestazione lavorativa.
a)
In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei
singoli periodi come sopra specificati, al lavoratore saranno riconosciuti i
compensi forfettari di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), fermo
restando il possesso dei congiunti requisiti temporali come sopra richiamati.
b)
I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di
lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il
compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio
prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese in ciascuno dei singoli periodi predeterminati.
c)
Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma
2, le frazioni di mese pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese
intero.
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