Verbali di Accordo FISE

 

Nella giornata del 15 luglio c.a. sono stati sottoscritti con FISE/ASSOAMBIENTE, i Verbali interpretativi ed integrativi dell'Accordo del rinnovo contrattuale del 30/04/2003, che risolvono quasi tutte le problematiche applicative del ccnl evidenziate nel corso della consultazione.

       

     p. il Coord.o Naz.le Ig. Amb. FP/CGIL                     p. la Segreterie Nazionale FP/CGIL
      Tamburini/Cenciotti                                                    Franca Peroni


 

VERBALE  D’INCONTRO  

Addi, 15 luglio 2003

 

tra FISE – Federazione Imprese di Servizi 

e le OO.SS. nazionali FP – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FIADEL – CISAL 

è stato sottoscritto il presente Verbale col quale le parti forniscono le seguenti precisazioni, ad integrazione di quanto convenuto con l’Accordo nazionale 30.4.2003. 

1.   Tenuto conto di quanto stabilito ai punti 7) e 10) della Parte normativa dell’Accordo nazionale 30.4.2003 e in sostituzione dei primi 5 commi dell’art. 28, lettera C, del ccnl 2.8.1995, le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario si considerano: 

·        in prolungamento orario, fino alla misura di 40 ore settimanali di lavoro;

·        in orario straordinario, oltre la misura di 40 ore settimanali di lavoro. 

Per quanto concerne le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario, esse sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata: 

·        del 30% per prestazioni feriali;

·        del 60% per prestazioni festive;

·        del 45% per prestazioni notturne;

·        del 75% per prestazioni notturne – festive. 

Per quanto concerne le prestazioni di lavoro rese in orario straordinario, esse sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata: 

·        del 31% per prestazioni feriali;

·        del 65% per prestazioni festive;

·        del 50% per prestazioni notturne;

·        del 75% per prestazioni notturne – festive. 

Le prestazioni feriali in prolungamento orario o in orario straordinario sono maggiorate del 15% anziché rispettivamente del 30% e del 31% per le prime 26 ore del monte annuo di 175 ore.           

            I compensi di cui all’art. 28 del ccnl 2.8.1995, come modificati dall’Accordo di rinnovo 30.4.2003 e dal presente Verbale, non sono cumulabili tra di loro. 

2.         Con riferimento ai punti 2) e 3) della Parte economica dell’Accordo nazionale 30.4.2003, i  buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga. 

L’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il riconoscimento del costo relativo da parte dell’azienda fa venir meno la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto per la medesima giornata.  

3.         A partire dall’1.5.2003, le misure percentuali dei sottoindicati compensi e indennità di cui al ccnl 2.8.1995 sono le seguenti: 

·     Indennità maneggio denaro ex art. 21, lett. d: 5%;

·     Indennità turni a ciclo continuo ex art. 21, lett. p: 3,65%;

·     Maggiorazioni per lavoro in regime di flessibilità oraria ex art. 24, comma 3: 15% per le prime 80 ore/anno e 20% per le residue 20 ore/anno. 

A partire dall’1.5.2003 le predette misure percentuali si applicano sulla nuova retribuzione base di cui al punto 4) dell’Accordo nazionale 30.4.2003. 

Per effetto degli aumenti della retribuzione base mensile di cui ai numeri 5) e 6) dell’Accordo nazionale 30.4.2003, le percentuali di cui al precedente capoverso producono conseguenti incrementi dei corrispondenti importi a partire dall’1.5.2003. 

4.         Ai fini della maturazione del periodo di 6 anni di cui al punto 2) dell’Accordo nazionale 30.4.2003 sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge e di contratto, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti Istituti assicuratori, i periodi di cui all’art. 32, comma 2, del ccnl 2.8.1995. 

Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite. Ai presenti fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. 

5.         Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del ccnl 2.8.1995 e non destinati – secondo le previsioni del citato articolo – a mansioni di 2° livello è attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese, non assorbibile, quale differenza rispetto ai medesimi elementi retributivi del precedente livello 1. 

Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del ccnl 2.8.1995 e destinati – secondo le previsioni del citato articolo - a mansioni di 2° livello è attribuito, al compimento di 3 mesi di servizio decorrenti dalla data di assunzione e sempre che siano confermati in servizio per superamento del periodo di prova, il nuovo livello 2A al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di                € 1.246,01. Fino al compimento dei predetti 3 mesi, a tali dipendenti è attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base mensile di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese che è assorbito integralmente all’atto dell’attribuzione del nuovo livello 2A per effetto di quanto previsto al periodo che precede.

Gli assegni ad personam di cui al presente punto 5) fanno parte della retribuzione individuale a tutti gli effetti. 

6.   I due giorni di permesso retribuito, che sono assorbiti dall’1.1.2004 per effetto di quanto stabilito al punto 11) della Parte normativa dell’Accordo nazionale 30.4.2003, sono convenzionalmente individuati - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 9, del ccnl 2.8.1995 - nelle ex festività del 19 marzo e del Corpus Domini.

7.   Con riferimento a quanto stabilito dal Verbale d’accordo 30.4.2003 in materia di previdenza complementare, le aziende si impegnano a consegnare a tutti i lavoratori la scheda informativa e la domanda di adesione al Fondo Previambiente.

FISE FP – CGIL FIT – CISL UILTRASPORTI FIADEL – CISAL


VERBALE  D’INTESA 

Addi, 15 luglio 2003

 

tra FISE – Federazione Imprese di Servizi 

e le OO.SS. nazionali FP – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FIADEL – CISAL 

è stato sottoscritto il presente Verbale col quale le parti forniscono le seguenti precisazioni, ad integrazione di quanto convenuto col Verbale d’intesa 30.4.2003. 

Ai dipendenti cui non compete il buono pasto di cui ai punti 2) e 3) dell’Accordo nazionale 30.4.2003 – in quanto l’azienda fornisce loro, direttamente o indirettamente, il pasto ovvero riconosce il relativo costo – oltre ai tre compensi forfettari effettivi di cui al punto 4) del Verbale d’intesa 30.4.2003 spettano i seguenti compensi forfettari, in misura fissa per tutti i livelli, secondo i criteri specificati al capoverso successivo: 

a)     € 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese di agosto 2003; 

b)     € 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese di dicembre 2003; 

c)     € 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese di aprile 2004; 

d)     € 107,00 da corrispondere unitamente alle competenze relative al mese di dicembre 2004. 

I compensi di cui al precedente capoverso - i cui importi non sono frazionabili, fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma transitoria - saranno corrisposti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 30.4.2003 nonché: 

·  al   31.8.2003, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera a); 

·  al 31.12.2003, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera b); 

·  al   30.4.2004, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera c); 

·  al 31.12.2004, per aver diritto al compenso di cui alla predetta lettera d). 

Al dipendente che, con riferimento alle distinte erogazioni previste dalle precitate lettere a), b), c), d), non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al precedente capoverso non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.           

I compensi forfettari di cui al primo capoverso non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

 

Norma transitoria 

a)   In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei singoli periodi come sopra specificati, al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfettari di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), fermo restando il possesso dei congiunti requisiti temporali come sopra richiamati. 

b)   I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese in  ciascuno dei singoli periodi predeterminati. 

c)    Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero. 
 

 

FISE FP – CGIL FIT – CISL UILTRASPORTI FIADEL – CISAL