COMMISSIONE DI GARANZIA
PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO
SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione:
01/31 FEDERAMBIENTE - FISE/FP-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, FIADEL CISAL, UGL (pos.10093 e 10138)
(Seduta del 19.4.2001)
FATTO:
sottoscrizione dell’accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale, in data 1°
marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia da parte delle
Associazioni datoriali Federambiente e Fise e delle OO.SS. nazionale FP-CGIL,
FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL – CISAL, UGL.
DELIBERAZIONE
valutazione di idoneità dell’accordo
MOTIVAZIONE
corrispondenza dell’accordo alla legge n.146/90 come modificata dalla legge
n.83/2000.
nei proc. n. pos. 10093 e 10138, su proposta del Prof. Prosperetti ha
adottato, all’unanimità, la seguente delibera.
1.
che già con delibera del
4.11.1999 n.99/582 la Commissione aveva dato avvio alla revisione degli accordi
nazionali del settore Igiene Urbana Ambientale sulla base dei seguenti rilievi:
a.
il settore Igiene Urbana
Ambientale necessita di un più organico accordo nazionale valido sia per le
Aziende Municipalizzate che le Aziende
private che preveda in maniera più completa le prestazioni indispensabili in
ordine alle quali gli accordi nazionali fino ad ora vigenti (Federambiente e
Fise sottoscritti il primo poco prima della entrata in vigore della legge
n.146/90 ed il secondo subito dopo l’entrata in vigore della legge, valutati
idonei dalla Commissione) sono risultati deficitari;
b.
in particolare ad avviso della
Commissione si può determinare la necessità di una anche limitata raccolta dei
rifiuti in caso di sciopero, con riferimento a particolari situazioni climatiche
e segnatamente per eventi particolari, nonché, per la tutela dell’ambiente
dei siti turistici;
c.
le suddette ipotesi di limitata
raccolta in caso di sciopero possono verosimilmente riguardare anche lo
spazzamento e la pulizia di particolari strade cittadine, previsione non
contenuta negli accordi Federambiente e Fise;
d.
è possibile prevedere l’attività
di compattamento o di mero stoccaggio dei rifiuti in costanza di sciopero;
e.
è a tal fine necessario che il
servizio minimo essenziale a tutela dell’Igiene Urbana Ambientale risulti
individuato in un unitario processo, ancorché appaltato da diverse aziende sia
private che municipalizzate, ritenendo la Commissione insoddisfacente la
situazione attuale anche sotto il profilo della frammentarietà degli accordi
locali e/o aziendali che si riferiscono spesso ad ambiti disomogenei: raramente,
infatti, la stessa azienda appalta il ciclo integrale dalla raccolta allo
smaltimento;
f.
per una effettiva e congrua
determinazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero la
Commissione invita le parti a determinare dei criteri generali, non rimessi alla
discrezionalità delle realtà locali, con riferimento a diverse percentuali di
uomini e mezzi da mantenere, comunque, in servizio per le diverse tipologie di
insediamento urbano;
g.
la mancata individuazione,
nell’accordo nazionale Federambiente, delle franchigie estive crea incertezza
di fronte alla miriade degli operatori del settore i quali dovrebbero, in
ipotesi, individuare tali franchigie in specifici accordi aziendali, ipotesi
questa che la Commissione vuole, invece considerare meramente residuali;
h.
necessità di
ridefinire le prestazioni indispensabili relative all’intero processo
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché
necessità di una più esaustiva individuazione delle prestazioni indispensabili
di igiene urbana, definendo compiutamente una normativa contrattuale
immediatamente applicabile a tutti i livelli ed anche alle imprese cui è
demandata la gestione di un solo segmento del complessivo servizio pubblico
essenziale;
2.
che a seguito della
delibera sopra citata le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le
OO.SS. nazionali rappresentative del settore si sono incontrate numerose volte
presso la sede della Commissione di Garanzia al fine di raggiungere un nuovo
accordo nazionale rispondente ai sopra richiamati rilievi formulati dalla
Commissione medesima;
3.
che con l’entrata in vigore
della legge n. 83/2000, si è comunque resa necessaria la revisione degli
accordi di Igiene Urbana Ambientale;
4.
che in data 18 febbraio 2000 la
Commissione ha incontrato in audizione le OO.SS. nazionali FP-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI per verificare la disponibilità delle stesse al raggiungimento di
un nuovo accordo nazionale del settore, audizione che si è conclusa con la
volontà dei sindacati di impegnarsi ad aprire le trattative;
5.
che in data 25 maggio 2000 la
Commissione in sede di audizione ha incontrato una prima volta le parti
datoriali del settore Igiene Urbana al fine di chiarire le modifiche apportate
dalla legge n.83/2000 alla legge n.146/90 e le esigenze che hanno imposto la
revisione degli accordi vigenti illustrate in premessa: anche le parti datoriali
si sono impegnate ad aprire le trattative;
6.
che in data 2 giugno 2000 ancora
in sede di audizione la Commissione ha incontrato congiuntamente le parti
datoriali e sindacali su richiesta delle stesse al fine di appianare i contrasti
esistenti ;
7.
che, infine le parti si sono
riunite presso la Commissione di Garanzia e con la mediazione di quest’ultima
in data 1° marzo 2001 le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le OO.
SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL, superati gli
ultimi contrasti, hanno sottoscritto il nuovo accordo nazionale del settore
Igiene Urbana valido per le Aziende municipalizzate e per le Aziende private;
8.
che con comunicazione della
Commissione del 6 marzo 2001, prot. n. 2067 il testo dell’accordo è stato
inviato alle Associazione degli Utenti Adiconsum, Adoc, ACU, Altroconsumo,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori,
Cittadinanzattiva, Centro Tutela Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Codacons, Confconsumatori, dando alle stesse il termine di
gg.15 dalla ricezione per esprimere il loro parere sull’accordo;
9.
che in data 13 marzo 2001 è
pervenuto il parere favorevole sull’accordo della Associazione degli Utenti
Unione Nazionale Consumatori;
10.
che
con nota del 26 marzo 2001 il sindacato nazionale intercategoriale di base
S.IN.COBAS dichiara di aderire in ogni sua parte alle disposizioni di cui
all’accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale;
11.
che in data 10 aprile 2001 con
documento n. prot. 026/CP/tt è pervenuto il parere favorevole sull’accordo
della Associazione degli Utenti Adoc;
12.
che in data
23 marzo 2001 è pervenuto il parere della Associazione degli Utenti
Codacons il quale formula dei rilievi critici, che comunque trovano risposta
nelle seguenti motivazioni di idoneità dell'accordo;
1.
che l’accordo nazionale del
settore Igiene Urbana Ambientale è stato sottoscritto dalle parti dopo una
lunga trattativa e l’accordo raggiunto risponde alle disposizione di cui alla
legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ed agli indirizzi della
Commissione di cui in premessa;
2.
che, quanto ai termini di
preavviso (art.2 dell’accordo), la Commissione rileva che tali termini sono
conformi a quanto dispone la legge
n.146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;
3.
che, in relazione alla critica
sull’intervallo tra l’effettuazione di una astensione dal lavoro e la
proclamazione della successiva (tre giorni) di cui all’art.4 dell’accordo,
si osserva che tale termine appare congruo ed è il risultato di lunghe
mediazioni tra le parti che hanno
portato al raggiungimento di un delicato equilibrio tra le medesime che non
sembra opportuno modificare;
4.
che, circa l’art. 7, comma 3,
relativo agli adempimenti dell’impresa, secondo il quale l’impresa ha
’obbligo di comunicare alla Commissione, che ne faccia richiesta, le
informazioni riguardanti gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli
scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché, le cause di insorgenza
del conflitto, il Codacons sostiene che tale comunicazione dovrebbe essere
automatica e non rimessa alla richiesta della Commissione. Su tale rilievo la
Commissione sostiene che la dizione dell’art. 7 risulti congrua essendo il
risultato di una mediazione tra le parti;
5.
che, in ordine alle osservazioni
sull’art. 8 comma 1, relativo alla individuazione delle prestazioni
indispensabili, questo va interpretato nel senso che i rifiuti sanitari, specie
se pericolosi, sono da riferirsi ai rifiuti ospedalieri, ricomprendendo la
Commissione in tale categoria ogni genere di rifiuto sanitario;
6.
che la Commissione ritiene congrua
la individuazione effettuata dall'accordo relativamente alle aree e alle comunità
interessate dalle prestazioni indispensabili, sicchè diverse realtà, come
grandi comunità in genere o camping, non previsti nell'accordo dovranno curare
la pulizia e la rimozione dei rifiuti con mezzi propri;
7.
che l’individuazione dei
contingenti di personale da adibire alle prestazioni
indispensabili in caso di sciopero sono regolati dalla espressa
previsione dell’art. 9 dell’accordo secondo la quale in caso di
rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà
sulla materia;
8.
che, in ordine all’art. 12 comma
1° dell’accordo, relativo al campo di applicazione dello stesso, secondo il
quale l’accordo si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene
ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente il Codacons sostiene che
andrebbe introdotto un rinvio al CCNL per individuare tutti i soggetti
interessati dalla disposizione. A tale proposito la Commissione rileva che gli
accordi sulle prestazioni minime si applicano erga omnes a quanti sono di fatto
adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale e pertanto il rinvio al
CCNL non appare opportuno;
9.
che nell’ art. 13 dell’accordo
relativo alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto, nel quale
si afferma che "le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto
previsto dall’art. 9 già garantite, determinate dalla specificità e dalle
esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti
dall’art. 13, comma,1 lett.a) legge n.146/90, come modificata dalla legge
n.83/2000", va inteso nel senso che eventuali accordi di maggior favore per
l’utenza attualmente in vigore in determinate località caratterizzate da
specificità anche di tipo stagionale vengono salvaguardate nei limiti della
nuova legge;
10.
che, infine, la Commissione
giudica positivamente anche l'allegato relativo alle procedure di raffreddamento
e di conciliazione, in quanto, per l'articolazione e la tempistica che prevede,
risulta non penalizzante per le azioni di autotutela, specie alla luce dell'art.
6 dell'allegato, dove si esonerano le parti dall'esperire il terzo livello di
conciliazione, all'esito di idonea comunicazione alle Organizzazioni nazionali;
Pertanto,
alla luce delle osservazioni sopra esposte e visti i pareri favorevoli delle
Associazioni degli utenti richiamate in premessa e valutati i rilievi del
Codacons
l’accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale sottoscritto
in data 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle
Associazioni datoriali Federambiente e Fise e dalle OO. SS. Nazionali FP-CGIL,
FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL;
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, alle
Associazioni FEDERAMBIENTE e FISE alle OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL.