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Segreterie Nazionali
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO FEDERGASACQUA PER I
DIPENDENTI
DELLE IMPRESE PUBBLICHE DEL SETTORE FUNERARIO
RELAZIONI
INDUSTRIALI E LIVELLI DI RIFERIMENTO
Occorre in questo rinnovo contrattuale
rafforzare il sistema di relazioni sindacali che dovrà avere
necessariamente caratteristiche di certezza e meccanismi che regolino la
durata e i modi del confronto.
Inoltre, tale sistema, dovrà contenere un
sensibile allargamento degli ambiti d’informazione, consultazione, confronto
e contrattazione a livello nazionale, aziendale e di gruppo.
Ancorché è necessario introdurre nuove norme capaci di
garantire il giusto ruolo del sindacato nei processi di riforma legislativa
del settore, d’assetto ed efficentamento aziendale, su un piano di pari
dignità del percorso informativo e negoziale e, di una maggiore
valorizzazione del confronto preventivo, in particolare sui seguenti temi:
Livello Nazionale
- evoluzione del quadro legislativo e
normativo di riferimento del settore dei servizi funebri e cimiteriali;
- sviluppo dell’occupazione nel settore
anche in relazione all’attuazione delle norme contenute nel contratto
collettivo nazionale in materia di mercato del lavoro;
- analisi dei livelli raggiunti su qualità,
sicurezza, efficienza costo dei servizi, anche in riferimento alla
applicazione delle disposizioni legislative e normative in materia;
Livello Aziendale e Territoriale
Sulle materie che hanno maggiore incidenza
e ricaduta sui lavoratori, a livello aziendale e territoriale, oltre al
confronto, per i temi necessari a verificare e rendere partecipi gli
stessi alle strategie dell’azienda, occorrerà prevedere il rafforzamento del
percorso di consultazione/confronto e contrattazione tra RSA/RSU e OO.SS.
territorialmente competenti e Azienda, in particolare su:
·
trasformazioni, cessioni, fusioni anche per rami d’impresa;
·
piani industriali, sulle linee strategiche, sugli
investimenti, sull’andamento economico/gestionale e produttivo, sulle
esternalizzazioni e conseguentemente sui riflessi organizzativi/gestionali e
sull’impiego delle risorse umane e sulla loro valorizzazione;
·
riflessi delle condizioni del lavoro in caso di innovazioni
tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi
strutturando programmi di formazione e/o riqualificazione del personale;
·
andamento del mercato e della tipologia del servizio svolto
dalle rispettive aziende;
·
dinamica occupazionale con riferimento allo sviluppo e alla
gestione delle assunzioni con contratti di inserimento, lavoro a tempo
determinato, part-time, apprendistato, lavoro somministrato;
·
la situazione del personale maschile e femminile ai sensi
dell’art. 9 legge 125/91 in tema di pari opportunità occupazionali;
·
i programmi degli appalti e/o degli affidamenti,
MERCATO
DEL LAVORO
Tenuto conto delle gravi incertezze per i
nuovi lavoratori conseguenti alla precarizzante riforma del mercato del
lavoro, la contrattazione nazionale non deve dare mera applicazione al
disposto legislativo ma, deve necessariamente operare affinché le
caratteristiche e le necessità del settore siano pienamente salvaguardate
dagli effetti negativi della riforma legislativa.
Pertanto il nuovo contratto dovrà
necessariamente normare e definire solo alcune delle forme di lavoro
atipiche introdotte dalla legislazione, peraltro alcune sono gia’ presenti
nell’attuale contratto nazionale (tempo determinato, telelavoro), e
contestualmente escludere quelle tipologie di forme di lavoro non confacenti
alla situazione specifica del comparto.
In particolare occorrerà definire una chiara
regolamentazione del lavoro somministrato a tempo determinato individuando
causali applicative, qualifiche di utilizzo e percentuali massime rispetto
al totale della forza lavoro, in modo tale da impedire un uso sostitutivo
di questa forma atipica rispetto ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, pur tenendo conto degli equilibri, in termini di
flessibilità, che i contratti di fornitura temporanea di lavoro presentano.
Va regolamentata anche nel settore, sulla
base dell’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, la tipologia dei
contratti di lavoro d’inserimento/reinserimento con particolare attenzione a
recuperare quella parte relativa all’inquadramento, alla formazione e
all’obbligo d’assunzione da parte dell’aziende.
Inoltre è evidente che tutta la
regolamentazione relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale va
rimodulata sia con percentuali di utilizzo complessivo dei lavoratori,
rispetto gli stessi a tempo indeterminato, sia con tutte una serie di norme
che garantiscano la prestazione minima lavorativa ( giornaliera ,
settimanale, mensile ) ivi comprese le tutele sociali che disciplinano il
rapporto di lavoro ( clausole elastiche, clausole flessibili, provvedimenti
disciplinari, lavoro supplementare ecc.).
Per ultimo va aggiornato il contratto
d’apprendistato professionalizzante che, fermo restando le norme di
regolamentazione, non può prescindere dalla particolarità di questo settore,
in tal senso va ridefinita l’età minima d’assunzione, la durata del periodo
in rapporto alla qualifica da conseguire,l’inquadramento del lavoratore, il
trattamento economico per i periodi di malattia che necessariamente dovranno
essere identici al trattamento corrisposto ai lavoratori già stabilizzati di
pari livello.
In ogni caso, la concreta applicazione delle
forme di lavoro “atipiche” dovranno essere concordate a livello aziendale
con le competenti Rsu/Rsa e OO.SS. territorialmente competenti, anche in
relazione ai problemi di sviluppo ed ai conseguenti piani occupazionali.
POLITICA
RETRIBUTIVA E STRUTTURA CONTRATTUALE
Le OO.SS. ritengono che la piattaforma
rivendicativa non possa partire dagli indici previsti dall’accordo del
luglio 1993, in quanto i tassi d’inflazione definiti per il biennio dal
governo, in maniera unilaterale, senza confronto tra le parti sociali, sono
totalmente discordanti dal reale andamento dei prezzi e delle tariffe.
Le richieste che si avanzano fanno
riferimento ad un recupero del differenziale inflattivo registrato nel
biennio 2003/2004 ed all’inflazione attesa per il biennio in corso, tale da
permettere una tutela dei salari in linea con l’aumento del costo della
vita.
Inoltre, le organizzazioni ritengono di
avanzare una richiesta legata all’andamento della produttività del settore,
che valorizzi l’apporto che i lavoratori e le lavoratrici garantiscono per
il buon andamento aziendale.
La richiesta si sostanzia in un aumento del
7,2 % così composto:
1,8% recupero inflattivo biennio 2003/2004
2,2% inflazione attesa 2005
2,2% inflazione attesa 2006
1,0% produttività di settore
Il nuovo contratto dovrà ovviamente
confermare la durata quadriennale per la parte normativa e la durata per
bienni per la parte salariale, prevedendo esplicitamente, nel contempo, la
conferma e l’ampliamento della contrattazione aziendale di secondo
livello.
RETRIBUZIONE DI MERITO
Visto il ricorso al salario di merito da
parte unilaterale delle aziende, si ritiene necessario regolamentarne
l’attribuzione in tutto il settore.
I criteri e le metodologie dovranno essere
contrattati a livello decentrato con le OO.SS., escludendone l’applicazione
in sostituzione dei legittimi riconoscimenti classificatori e di ogni forma
di produttività aziendale.
INDENNITA’ E SALARIO ACCESSORIO
Le indennità costituiscono un vero e proprio
sistema salariale accessorio da riformare e rimodulare secondo le nuove
esigenze del settore pertanto, il contratto dovrà procedere ad un riassetto
della materia.
Vi è, infatti, l’esigenza di implementare le
indennità legandole maggiormente alla prestazione, prevedendo e migliorando
così un quadro normativo di tutela, in particolare riferito ai lavoratori
addetti ad attività in turno, in turno notturno e in reperibilità e a quei
lavoratori che svolgono attività professionali “pesanti” dal punto di vista
psico/fisico.
ORARIO DI
LAVORO
La Direttiva 93/104/CE prevede alcune
prescrizioni minime, in materia d’orario di lavoro, con particolare
riferimento alla sicurezza ed alla tutela della salute dei lavoratori, per
quanto riguarda i periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pause,
di ferie nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a
turni, dei ritmi di lavoro.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia
con la legge n. 66/03 e come ogni norma, ha una valenza di carattere
generale e solo in parte riesce a cogliere le differenze esistenti tra un
lavoro e l’altro; anche per questo alcune modalità d’applicazione sono
demandate ai contratti collettivi di lavoro e, in mancanza, a successive
specifiche norme amministrative.
Il principio deve essere quello di un lavoro
correlato alle esigenze produttive senza sacrificare le condizioni
fondamentali del lavoratore, con particolare attenzione alle tutele sulla
sicurezza e sull’igiene e la salute dei lavoratori che non possono dipendere
da considerazioni di carattere puramente economico e da mere esigenze
organizzative di flessibilità della prestazione.
Occorre pertanto, rivedere alcuni aspetti
normativi presenti nel Contratto ed aggiornarlo in base alla nuova
disciplina, fermi restando naturalmente i limiti già previsti nel CCNL.
Nel contempo è necessario stabilire il limite
di prestazione massima cui impiegare il lavoratore, in termini settimanali,
e quindi l’eccedenza oraria massima settimanale che a nostro avviso non può
essere superiore alle 12 ore rispetto all’orario contrattuale; indicare
l’arco temporale, al netto delle giornate non lavorate, su cui calcolare la
media per realizzare il limite legale delle 48 ore di lavoro settimanale
compresi gli straordinari, nel limite annuo già prefissato per le
prestazioni oltre il normale orario di lavoro; la regolamentazione delle
pause psicofisiche.
Occorre precisare, alla luce del D.Lgs.
66/03, la nozione di lavoro straordinario e demandare alla contrattazione
aziendale la disciplina , per regolamentare le modalità di esecuzione e per
individuare le esigenze tecnico organizzative che ne ammettono il ricorso.
Vanno aggiornate le indennità legate al
lavoro nei giorni festivi e in giornata di riposo, per lavoro domenicale;
vanno rivisti gli importi per il servizio di reperibilità.
IL LAVORO
DELLE DONNE NEL SETTORE
Il CCNL deve prevedere gli interventi idonei
a rimuovere tutti i possibili vincoli e/o impedimenti che possano rendere
più difficile l’inserimento e l’evoluzione professionale delle donne nelle
aziende e nell’attività del settore.
Occorre agire sulle modalità di assunzione,
sui requisiti d’accesso e di sviluppo di carriera, a tal proposto si propone
di istituire un apposito Osservatorio Nazionale Paritetico per monitorare e
sostenere quanto sopra esposto.
AZIONI
SOCIALI
Riteniamo importante inserire degli
articolati contrattuali relativi alle previdenza di tipo sociale quali
volontariato, assistenza a genitori, figli, e/o equiparati malati
terminali, portatori di handicap, volontariato, ecc.
In questo ambito andranno previste apposite
normative per garantire periodi di congedi parentali retribuiti per
l’assistenza a genitori e figli, fino all’età.... per un numero congruo di
giornate ampliando le quantità riferite alle casistiche previste dalla legge
151/2001e succ.modif.
CLASSIFICAZIONI SVILUPPI DI CARRIERA E
SCALA
PARAMETRALE
Le trasformazioni legislative che stanno
interessando il settore, le conseguenti modifiche all’organizzazione del
lavoro e quindi l’evoluzione dei modelli di gestione delle risorse umane,
pongono l’esigenza di riesaminare l’adeguatezza degli attuali sistemi di
classificazione del personale e dei fattori che presiedono ai processi di
sviluppo professionale, al fine di rimodulare i sistemi di inquadramento
alla evoluzione dei processi produttivi e dei mestieri.
Pertanto è utile definire regole certe,
tendenti a consentire pari opportunità a tutti i lavoratori, scoraggiando la
pratica del salario discrezionale e favorendo quella dell’erogazione di
quote di salario per obiettivi, anche prevedendo nel confronto aziendale la
contrattazione e la definizione di sistemi di incentivazione.
Occorre definire un unico strumento
contrattuale capace di cogliere le figure professionali tipiche del
settore, e di recepire le nuove figure professionali che stanno emergendo.
Di conseguenza è utile compiere un lavoro di
rivisitazione, di semplificazione e verifica della classificazione del
personale individuando i profili modificati o uniformati e quelli obsoleti.
Occorre pertanto armonizzare la scala
parametrale in funzione della futura classificazione del personale,
Tale nuovo sistema classificatorio dovrà
prevedere al suo interno meccanismi più flessibili rispetto agli attuali ed
in grado di apprezzare sia la posizione organizzativa ricoperta dal
lavoratore, sia la professionalità e le esperienze maturate.
Il negoziato aziendale con le RSU stabilisce
la corretta applicazione del disposto contrattuale e la definizione degli
inquadramenti, in coerenza con l’evoluzione organizzativa e i processi
formativi individuali.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
I processi di organizzazione in atto nelle
aziende rendono necessario implementare le azioni di formazione e
riqualificazione dei lavoratori, prevedendo una formazione mirata a
sostenere i processi di riutilizzo legati alle necessità di riconversione
professionale.
Pertanto si ritiene utile estendere a tutti i
lavoratori, l’opportunità d’accesso alla formazione.
Occorre quindi costituire apposite
commissioni paritetiche aziendali per esaminare e valutare i bisogni
formativi, definire i relativi programmi e percorsi formativi.
Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione del personale in riferimento alle tematiche contenute nelle
leggi 626.
Nuove norme del codice della strada (patente
a punti)
L’ adozione della nuova normativa contenuta
nel Codice della Strada oramai in vigore dal 30 giugno 2003, prevede un
nuovo sistema sanzionatorio a carico del guidatore di veicoli.
Tale sistema, basato com’è ormai noto, sul
punteggio decrescente proporzionale alle infrazioni commesse, può portare
al ritiro della patente a carico dei maggiori indisciplinati.
Pur consapevoli della necessità di un
sistema rafforzativo in tema di sicurezza stradale, le nuove sanzioni
previste dal codice stradale si pongono, per diversi aspetti, in contrasto
con le normative inerenti l’organizzazione del lavoro che anche le aziende
dei servizi funebri e cimiteriali effettuano quotidianamente.
Non essendo rari, infatti, i casi di
infrazione non dipendenti da responsabilità dell’operatore ma legati alle
esigenze organizzative aziendali, possono crearsi delle situazioni, quindi,
non imputabili agli operatori ma pregiudizievoli tuttavia ai fini della
conservazione dei punti previsti dal nuovo sistema.
Al fine di evitare l’accrescersi di tale
situazione si propone a tratto generale un sistema di salvaguardia della
patente di guida dei lavoratori per tutte quelle situazioni indipendenti
dalla loro diretta responsabilità ed imputabili a questioni di viabilità.
Sosta selvaggia, condizioni della vettura, mancanza di documentazione,
dotazione di bordo ecc. e comunque da subito il coinvolgimento diretto delle
Aziende nelle procedure di recupero dei punti e/o della patente.
Le Segreterie Nazionali
FP CGIL FIT
CISL UILTRASPORTI
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