IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
nelle gare di appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo
del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio
2004, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti
servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque,
riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2004;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di gennaio 2005;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione
delle acque, stipulato il 30 aprile 2003 tra FISE e F.P.-CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL-CISAL
e tra FISE e UGL Igiene ambientale, nonche' quelli del 30 aprile 2003 stipulati tra FISE e F.P.-CGIL,
FIT CISL, UIL-Trasporti, FIADEL-CISAL e tra FISE ed UGL Igiene ambientale;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato
contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento
rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005, e' determinato,
distintamente per operai e impiegati, in quattro separate tabelle, che fanno parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2005
TABELLE
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