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ORDINANZA N. 245
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: |
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Franco BILE |
Presidente |
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Giovanni Maria FLICK |
Giudice |
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Francesco AMIRANTE |
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Ugo DE SIERVO |
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Romano VACCARELLA |
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Paolo MADDALENA |
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Alfio FINOCCHIARO |
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Alfonso QUARANTA |
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Franco GALLO |
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Luigi MAZZELLA |
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Gaetano SILVESTRI |
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Sabino CASSESE |
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Maria Rita SAULLE |
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Giuseppe TESAURO |
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ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64,
101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1,
186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso con
ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 aprile
2006, depositato in cancelleria il 27 aprile 2006, ed iscritto
al n. 56 del registro ricorsi 2006.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento
dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature
Onlus (WWF);
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006
il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco
Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto
che, con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il
successivo 27 aprile, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101,
comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186,
189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli
articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle
norme del diritto comunitario;
che, secondo la ricorrente, le norme impugnate violerebbero
l'art. 76 della Costituzione ed il principio di leale
collaborazione, in quanto le modalità di acquisizione del parere
della Conferenza Unificata hanno sostanzialmente impedito che
detto parere fosse reso;
che, inoltre, gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006,
nelle parti in cui, rispettivamente, stabiliscono che «le
autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale
di cui alla parte terza del presente decreto» ed accorpano i
precedenti bacini in otto distretti idrografici, si porrebbero
in contrasto con gli artt. 76, 117, comma terzo, e 118 della
Costituzione, in quanto ineriscono anche alla materia “governo
del territorio” e, in violazione dei principi e dei criteri
direttivi stabiliti dalla legge-delega 15 dicembre 2004, n. 308
(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione), recano vulnus alle competenze
regionali;
che, in particolare: l'unificazione di più bacini realizza
un accentramento carente di giustificazione, in violazione del
riparto di competenza fissato dall'art. 117 Cost. e del
principio di sussidiarietà; la configurazione dei distretti
quali enti sovraregionali altera la configurazione delle
Autorità di bacino fissata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo); il potere normativo attribuito dall'art. 63, commi 2
e 3, al Presidente del Consiglio dei ministri configura un
potere regolamentare che, se fosse giustificato dal principio di
sussidiarietà, dovrebbe comunque essere esercitato d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni; la soppressione delle Autorità di
bacino a far data dal 30 aprile 2006 comporta la sostanziale
impossibilità di stabilire la disciplina transitoria, rendendo
incerta l'individuazione degli organi competenti ad emanare gli
atti e ad esercitare le funzioni di gestione, vigilanza e
controllo, soprattutto nel territorio della ricorrente; le norme
censurate hanno carattere marcatamente innovativo, in contrasto
con i principi e criteri direttivi stabiliti nella legge-delega
n. 308 del 2004;
che gli artt. 181, commi 7-11, 183, comma 1, lettere g),
h), m), n), q) ed u), del
d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, riguardano la
previsione di accordi di programma per la definizione dei metodi
di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie
prime secondarie, di combustibili o di prodotti e la fissazione
delle nozioni di “smaltimento”, “recupero”, “deposito
temporaneo”, “sottoprodotto”, “materia prima secondaria”,
“materia prima secondaria per attività siderurgiche e
metallurgiche”, violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118 della
Costituzione, operando una deregolamentazione del settore e
riducendo, mediante l'introduzione di definizioni di
sottoprodotto e materia prima secondaria contrastanti con la
disciplina comunitaria, l'area di applicazione del regime dei
rifiuti;
che, per «per le stesse ragioni», i commi 3 e 5 dell'art.
214 del d.lgs. n. 152 del 2006, «nella parte in cui ammettono
rispettivamente lo strumento dell'accordo per le procedure
semplificate di smaltimento di rifiuti» e richiamano il decreto
ministeriale 5 febbraio 1988 per la fase transitoria,
violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione;
che, inoltre, l'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006,
disponendo che le terre e rocce da scavo ed i residui della
lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati «non costituiscono
rifiuti» e, a determinate condizioni, non rientrano nell'ambito
di applicazione della parte quarta del decreto delegato,
stabilisce, ad avviso della Regione, in linea generale, una
deroga al di fuori del quadro normativo europeo, mentre l'art.
189, comma 3, dello stesso decreto delegato, concernente
l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
di determinate attività, prevede un esonero in favore degli
imprenditori e degli enti che producono rifiuti non pericolosi,
il quale comporta una perdita di informazioni in ordine a
molteplici categorie di rifiuti;
che, complessivamente, dette norme violano i principi ed i
criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettere e)
ed f), della legge n. 308 del 2004, con conseguente
lesione delle attribuzioni delle regioni in materia di tutela
dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio;
che, ad avviso della ricorrente, l'art. 101, comma 7, del
d.lgs. n. 152 del 2006, assimilando alle acque reflue domestiche
gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, in queste
comprese quelle che svolgono attività di trasformazione o
valorizzazione dei prodotti agricoli, purchè detta attività,
inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia
prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità, violerebbe gli artt. 76 e 117, terzo comma, della
Costituzione, dal momento che ha sostituito al puntuale criterio
fissato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, un concetto elastico
di “materia prevalente”, che definisce un criterio meno
rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque, in contrasto
con i principi ed i criteri direttivi recati dall'art. 1, comma
8, lettera a), e comma 9, lettera b), della legge
n. 308 del 2004, recando vulnus alle attribuzioni
regionali stabilite dalle norme di settore e dal d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112;
che, infine, gli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006,
i quali istituiscono la tariffa per il servizio idrico quale
corrispettivo del servizio idrico integrato, stabilendo: le
modalità della determinazione della tariffa; il potere del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di definire
con decreto, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i
vari settori di impiego dell'acqua; il potere del Ministro
dell'economia e delle finanze di fissare con decreto, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, i criteri generali per la determinazione, da parte
delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della
risorsa, prevedendo riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il
concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate,
violerebbero gli artt. 76, 117, comma quarto, e 119, della
Costituzione;
che, infatti, dette norme: prevedono poteri normativi
ministeriali sovraordinati a quelli delle Regioni, in violazione
della competenza legislativa regionale nella materia; incidono
sul metodo di tariffazione istituito nella Regione
Emilia-Romagna, che aveva ovviato agli inconvenienti che
caratterizzano il tariffario nazionale; riguardano la materia
dei servizi pubblici locali, spettante alla competenza
legislativa residuale delle regioni; incidono su di un'entrata
che deve essere disciplinata dalla Regione, ponendosi in
contrasto con il principio direttivo contenuto nell'art. 1,
comma 8, della legge n. 308 del 2004;
che la ricorrente, la quale ha depositato memoria in
prossimità della camera di consiglio, ha sollecitato la
sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, ai sensi
dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
prospettando la ricorrenza del rischio di un irreparabile
pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico
della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed
irreparabile per i diritti dei cittadini;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle
censure, contestando altresì i presupposti della chiesta
sospensione;
che, tuttavia, successivamente, è stata depositata la
delibera del Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2006, con
la quale il Governo ha deliberato di «rinunciare
all'intervento»;
che nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per
il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo
l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.
Considerato
che la Corte viene richiesta in questa fase, ai sensi dell'art.
35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art.
9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di valutare
esclusivamente la possibilità di disporre d'ufficio la
sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate;
che la ricorrente, nel sollecitare l'esercizio del potere di
sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in
maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi
presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre
questa Corte ad eventualmente adottare, d'ufficio, i
provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del
1953;
Visto
l'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
impregiudicata ogni decisione anche in ordine
all'ammissibilità dell'intervento dell'Associazione Italiana per
il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF);
dichiara
non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt.
63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183,
comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio promosso con
il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA |